Il mondo delle criptovalute è diventato così rilevante che il 2 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un interpello di Conio, il tutto con apposito comunicato stampa intitolato “Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali. In una risoluzione i chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale”. Una risposta ufficiale, dunque, che ha il merito di dettare una presa di posizione precisa su un tema che altrimenti avrebbe rischiato di scivolare facilmente nella deregulation e nella fumosità delle difficoltà interpretative.
Nel comunicato l’Agenzia delle Entrate dichiara in modo puntuale il comportamento da assumere in merito alle criptovalute, sia per quanto riguarda i privati che per gli operatori attivi nel settore. Grazie alla posizione presa dall’Agenzia delle Entrate sulle criptovalute, l’Italia gode quindi oggi di una situazione di privilegio per quanto riguarda la chiarezza del comportamento da poter adottare.
L’ Agenzia delle Entrate dichiara che, per i privati, l’acquisto di Bitcoin non genera redditi imponibili. Infatti, l’acquisto di Bitcoin è considerato un’operazione a “pronti”, ovvero è un’operazione il cui pagamento viene effettuato nell’esatto momento della consegna. Per i privati l’indicazione è dunque chiara e non lascia adito ad incomprensioni: niente tasse sul capital gain. La situazione sembra così incredibile che i risparmiatori non si sono ancora resi conto della possibilità, talmente sono abituati a dover pagare le tasse per ogni acquisto, come ad esempio a dover pagare l’IVA quando si acquista un libro.
L’Italia è l’unico Paese con un quadro della situazione tanto limpido. La situazione italiana può quindi a buona ragione essere considerata come privilegiata, dato che l’Italia è l’unico Paese in cui l’Agenzia delle Entrate si sia espressa tanto chiaramente. Persino negli USA ancora oggi non si ha talmente tanta chiarezza, inoltre i cittadini americani devono dichiarare le loro plusvalenze.
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata anche in merito alle operazioni di cambio di Bitcoin, dichiarando che queste siano esenti da Iva, in quanto fanno parte della categoria delle operazioni relative a monete. Da questa posizione dell’Agenzia delle Entrate, nonché dalle prescrizioni in tema di capital gain, è possibile dedurre proprio che il Bitcoin e le monete virtuali in generale siano equiparabili a una moneta. In tutto e per tutto.
L’agenzia delle Entrate dichiara inoltre che i ricavi derivanti da attività di intermediazione, nell’acquisto e vendita di Bitcoin, quindi il margine al netto dei costi che le aziende ottengono per operazioni di acquisto e vendita di valuta, sono soggetti a Ires e Irap.
Nel comunicato stampa sono fornite anche delucidazioni sul trattamento e la valutazione del Bitcoin e delle valute virtuali, di cui la società sia in possesso al termine dell’esercizio. In particolare l’Agenzia delle Entrate propone di considerare il valore “normale” del Bitcoin ai fini della valutazione, cioè la quotazione di mercato nell’esatto momento della chiusura dell’esercizio. Infine, dal comunicato, emerge come gli operatori attivi nel mercato del Bitcoin non siano tenuti ad agire in qualità di sostituti d’imposta, dato il fine non speculativo dei privati. L’Agenzia delle Entrate deve però poter controllare e acquisire le liste della clientela delle società per poter eventualmente compiere opportune verifiche. Per questo motivo gli operatori attivi nel mercato del Bitcoin hanno l’obbligo di raccogliere tali informazioni e di poterne disporre.